Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19
Pubblicata il 01/09/2020
DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 103 Modalita' operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020. (20G00123) (GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020)
Art. 3
Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a
trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di
isolamento fiduciario per COVID-19
1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie
dell'anno 2020, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o
in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19
sono ammessi al voto presso il comune di residenza.
2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire al sindaco
del comune nelle cui liste sono iscritti, con modalita' individuate
dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il
decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:
a) una dichiarazione attestante la volonta' di esprimere il voto
presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato
dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non
anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della
votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma
1.
3. L'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste
elettorali, sentita l'azienda sanitaria locale apporta apposita
annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento
dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di
cui al comma 1 nonche' assegna l'elettore ammesso al voto
domiciliare, alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente
piu' prossima al domicilio del medesimo.
4. Il sindaco del comune in cui sono ubicate le strutture sanitarie
che ospitano reparti COVID-19, sulla base delle richieste pervenute,
provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a
disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare,
comunicando agli elettori che hanno fatto richiesta di voto
domiciliare la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati
assegnati, entro e non oltre il giorno antecedente la data della
votazione.
5. Il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante
le ore in cui e' aperta la votazione. Viene assicurata, con ogni
mezzo idoneo, la liberta' e la segretezza del voto nel rispetto delle
esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.
6. Ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio ed a
garanzia dell'uniformita' del procedimento elettorale, le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle elezioni
regionali dell'anno 2020.
Allegati
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RICHIESTA_VOTO_A_DOMICILIO_PER_COVID_.docx
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0173_200915160337_001.pdf
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