Sanzioni - Verbali CDS
Modalità di pagamento
Entro 5 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale è ammesso il pagamento con la riduzione del 30 % dell’importo minimo edittale della sanzione pecuniaria (ma non delle eventuali spese di notifica). Tale riduzione del 30% non trova applicazione per le violazioni al Codice della Strada che prevedono sospensione della patente, confisca del veicolo, o violazioni del Codice della Strada a carattere penale (es. guida in stato di ebbrezza alcolica).
Dal 6° al 60° giorno è ammesso il pagamento della sanzione al minimo edittale.
Dopo il 61° giorno l’importo è raddoppiato, ovvero il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale più le spese di procedimento e di notifica fino al momento dell’attivazione della procedura di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale.
Detto pagamento può essere effettuato:
- sistema PagoPA indicando numero del verbale e data;
- IBAN nr. IT27P0760114400001000235398 indicando numero del verbale e data;
Modalità di ricorso
Il trasgressore o gli altri responsabili in solido destinatari del verbale, qualora non sia stato effettuato il pagamento agevolato con la riduzione del 30% o il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione o notifica) possono proporre alternativamente:
- ricorso intestato al Prefetto della Provincia di Terni, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, da presentare al Prefetto, mediante racc. con avviso di ricevimento (o Pec) o tramite il Comando di Polizia Locale di San Gemini sito in Piazza San Francesco,4. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l’audizione personale.
Il Prefetto, in caso di accoglimento del ricorso, dispone l’archiviazione del verbale.
Se riterrà fondato l’accertamento, entro 120 giorni, emetterà ordinanza motivata con la quale ingiungerà il pagamento di una somma determinata nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale previsto per ogni singola violazione (artt. 203 e 204 Cd.S.). Le modalità di pagamento sono indicate nel provvedimento del Prefetto. In caso di mancato pagamento sarà avviata la procedura di riscossione coattiva prevista dalla normativa vigente. - opposizione al Giudice di Pace di Terni, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, mediante deposito presso la Cancelleria dello stesso Giudice, ai sensi dell’art. 165 c.p.c., ovvero mediante l’invio di racc. con avviso di ricevimento.
Qualora entro i termini previsti non sia stato proposto ricorso al Prefetto, né opposizione al Giudice di Pace o non sia avvenuto il pagamento, il presente atto costituirà titolo esecutivo per un importo pari alla metà del massimo edittale, più spese, e si provvederà alla procedura di riscossione coattiva, mediante ingiunzione fiscale.
Avvertenza per il proprietario del veicolo, nel caso in cui la violazione prevede la decurtazione dei punti dalla patente di guida
E’ fatto obbligo al proprietario del veicolo, persona Fisica o Giuridica o altro obbligato in solido, nel caso in cui sia stato proposto ricorso alle autorità competenti, comunicare i dati del documento di guida riferiti al conducente (Cass.Civile, Sez.II – Sentenza n° 17348 del 08/08/2007, Cass. Civile, Sez.II, Sentenza n. 11811 del 14/05/2010, Cass. Civile, Sez..II, Sentenza n.22881 del 10/11/2010).